La tutela della salute dei lavoratori e la prevenzione da infortuni e malattie professionali passano attraverso la sorveglianza sanitaria. Approfondire questo tema e conoscere quali sono i lavoratori che devono essere sottoposti a sorveglianza, quali obblighi e divieti devono essere rispettati e qual è il ruolo del medico competente aiuta a comprendere l’importanza di questo insieme di attività e torna utile sia al lavoratore che al datore di lavoro.

Sorveglianza sanitaria

Cos’è la sorveglianza sanitaria?

Il punto di partenza è la definizione di sorveglianza sanitaria, che può essere intesa come l’insieme degli accertamenti sanitari e degli atti medici che hanno come fine ultimo la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. A chi si chiede da chi è effettuata la sorveglianza sanitaria si può rispondere richiamando la figura del medico competente, che viene nominato dal datore di lavoro e che diventa il punto di riferimento sanitario per tutti i lavoratori.

Il medico competente – professionista specializzato in Medicina del Lavoro e a cui viene affidato il compito di occuparsi della sorveglianza medica dei lavoratori – prende in esame lo stato di salute del singolo lavoratore e lo analizza tenendo conto della mansione svolta, dei rischi professionali a cui il lavoratore è potenzialmente esposto e delle condizioni di lavoro.

Chi viene sottoposto a sorveglianza sanitaria?

La normativa vigente in Italia ha definito in maniera chiara quali sono i fattori di rischio che impongono la sorveglianza sanitaria obbligatoria se vi è esposizione del lavoratore. Per stabilire dunque chi è sottoposto a sorveglianza sanitaria bisogna fare riferimento al DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) dell’azienda e individuare tutti i lavoratori che sono esposti a rischi normati.

Di seguito è proposta una tabella riassuntiva che mostra i diversi fattori di rischio e il livello oltre cui si ha l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori:

Fattore di rischio Livello di riferimento per sorveglianza sanitaria obbligatoria Riferimento legislativo
Videoterminale Impiego abituale e sistematico per oltre 20 ore alla settimana Artt. 173 e 176, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
Agenti cancerogeni/mutageni classificati Lavoratore ESPOSTO iscritto nel registro apposito Artt 236 e 242, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
Vibrazioni Superamento del valore superiore d’azione Art 204 comma 1, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
Rumore Superamento del valore superiore d’azione Art 196, comma 1, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
Rischio biologico Se sono individuate delle condizioni di rischio nel DVR Art 279, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
Radiazioni ionizzanti Lavoratori ESPOSTI in categoria A o B D. Lgs 230/1995 s.m.i.
Campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) Se sono individuate delle condizioni di rischio nel DVR Art 211, All. XXXVI, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
Radiazioni ottiche artificiali ROA (UV, IF, laser) Se sono individuate delle condizioni di rischio nel DVR Art 218, All. XXXVII, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
Rischio chimico Non irrilevante Art. 224, comma 2 e Art 229 comma 1, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
Lavori nei cassoni ad aria compressa D.P.R. 321/56
Movimentazione manuale dei carichi Se sono individuate delle condizioni di rischio nel DVR Titolo VI, Art 168, lett d, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
Lavoro notturno Se > 80 giorni/anno D.Lgs 66/2003, D.Lgs 213/04
Altri rischi (es. mantenimento prolungato di posture incogrue) Se sono individuate delle condizioni di rischio nel DVR Art 28, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81

Le diverse tipologie di visita medica

La sorveglianza della salute dei lavoratori prevede ovviamente la visita medica, la quale viene effettuata dal medico competente. Esistono diverse tipologie di visite mediche, che è bene conoscere per avere un’idea più chiara di come si svolge la sorveglianza e della reale utilità sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. Conoscere i diversi tipi di visita medica aiuta anche a capire quando va effettuata la sorveglianza sanitaria

Visita medica preventiva

La visita medica preventiva viene effettuata prima che al lavoratore venga effettivamente assegnata la mansione ed è pensata per accertarsi dell’assenza di controindicazioni al lavoro a cui il professionista dovrà essere destinato. Il controllo medico preventivo tutela la salute del lavoratore, evitando che venga esposto a rischi che potrebbero portare a un danneggiamento del suo stato di salute o a un peggioramento delle sue condizioni cliniche, e tutela anche il datore di lavoro, che avrà la sicurezza di assumere la persona giusta dal punto di vista sanitario per quella specifica mansione. 

Visita medica periodica

La visita medica periodica viene effettuata con periodicità variabile a seconda della mansione svolta dal lavoratore e dunque sulla base dei rischi professionali a cui il lavoratore stesso è esposto. Essa è pensata per tenere sotto controllo lo stato di salute del lavoratore nel tempo e rappresenta il cardine della sorveglianza sanitaria. 

Visita medica per cambio mansione

Nel momento in cui il lavoratore cambia mansione si ha anche una modifica dei rischi professionali a cui è esposto. Al fine di valutare l’idoneità del professionista allo svolgimento della nuova mansione è necessario effettuare la visita medica per cambio mansione, che metterà in relazione lo stato di salute del lavoratore con i nuovi rischi professionali individuati nel DVR per la specifica mansione.

Visita medica per cessata esposizione

Per i lavoratori esposti a rischio chimico la normativa vigente prevede che venga effettuata la visita medica per cessata esposizione. Il datore di lavoro concorda con il medico competente e con il lavoratore questa visita medica alla conclusione del rapporto professionale, così da offrire al professionista un’ulteriore opportunità di preservare lo stato di salute tenendo conto del rischio a cui è stato esposto durante l’attività lavorativa.

Nella pratica quotidiana accade di frequente che il lavoratore non si presenti alla visita medica conclusiva: è utile quindi che sia il datore di lavoro che il medico competente informino il lavoratore circa l’importanza di questo controllo e che lo sensibilizzino a presentarsi all’appuntamento.

Visita medica dopo malattia superiore a 60 giorni

Per i lavoratori in sorveglianza periodica è prevista la visita medica dopo malattia superiore a 60 giorni consecutivi, indispensabile per ottenere di nuovo il giudizio di idoneità e poter rientrare a lavoro. La visita medica da parte del medico competente non è invece prevista per tutte le assenze per malattia inferiori ai sessanta giorni consecutivi.

Visita medica richiesta dal lavoratore

Oltre alle casistiche descritte in precedenza e che definiscono chiaramente in quali casi il lavoratore si deve sottoporre al controllo medico, la sorveglianza sanitaria 81/08 prevede anche la visita medica richiesta dal lavoratore. Il lavoratore può chiedere il controllo sanitario nel caso in cui ritenga che ci sia un’associazione tra i problemi di salute che desidera vengano valutati dal medico e l’attività lavorativa svolta.

Il medico competente programma la visita su richiesta solo nei casi in cui ci potrebbe essere una correlazione con l’attività professionale. Tra i rischi presi in considerazione c’è anche lo stress lavorativo e infatti i lavoratori possono fare richiesta di sorveglianza sanitaria per lo stress lavoro correlato. Negli altri casi il lavoratore dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale o ad altri professionisti a seconda del problema di salute da discutere.

Il protocollo sanitario

Il D.Lgs. 81/08 art. 25 stabilisce tra gli obblighi del medico competente quello di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria con un protocollo sanitario che deve essere definito tenendo conto dei rischi specifici e che deve essere redatto prendendo in esame gli indirizzi scientifici più avanzati.

Il protocollo sanitario può essere inteso dunque come l’insieme di atti medici e esami che sono necessari per la sorveglianza del singolo lavoratore, sulla base della mansione che svolge e dei rischi professionali a cui è esposto e che sono reperibili nel DVR. Il protocollo sanitario stabilito dal medico competente dovrà essere allegato al DVR utilizzando l’apposito modulo presente nel Documento di Valutazione dei Rischi

Gli esami per la sorveglianza sanitaria variano quindi a seconda della mansione e dei rischi professionali che comporta. La sorveglianza sanitaria videoterminali ad esempio sarà diversa rispetto a quella dei lavoratori esposti a rischio chimico o biologico. Il momento della sorveglianza può essere sfruttato anche per verificare che il lavoratore abbia adeguata copertura vaccinale – sempre tenendo conto dei rischi a cui è esposto – e per indirizzarlo se necessario a somministrazioni di richiamo. 

Giudizio di idoneità

Dopo attenta visita medica e valutazione degli accertamenti proposti al lavoratore, il medico competente esprime il giudizio di idoneità, necessario affinché il lavoratore possa svolgere la sua mansione. Il medico può concludere con un giudizio di:

  • Idoneità: il lavoratore può svolgere la mansione.
  • Idoneità parziale (temporanea o permanente): il lavoratore può svolgere la mansione con particolari prescrizioni o limitazioni. 
  • Inidoneità temporanea: il lavoratore non può svolgere la mansione fino alla risoluzione della problematica sanitaria, necessita di rivalutazione.
  • Inidoneità permanente: al lavoratore non può essere assegnata la specifica mansione. 

Compito del medico competente non è solo stabilire se il lavoratore possa o meno svolgere una determinata mansione, ma anche aiutare a trovare la soluzione più adeguata per garantire da un lato il benessere del lavoratore e dall’altro proteggere gli interessi del datore di lavoro. Il medico competente è dunque un alleato dei lavoratori e del datore di lavoro, svolgendo per entrambi un compito prezioso. 

Sia il lavoratore che il datore di lavoro hanno la possibilità di fare ricorso entro trenta giorni dalla data in cui il giudizio di idoneità alla mansione viene espresso se ritengono che la valutazione non sia stata effettuata correttamente. Spetterà all’organo di vigilanza territorialmente competente stabilire, dopo opportuni accertamenti e valutazioni, se confermare o modificare quanto decretato dal medico competente.

Sorveglianza sanitaria in radioprotezione

Necessita di essere trattata separatamente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti. Con il D.Lgs. del 31 luglio 2020 art. 134 è stato introdotto per il datore di lavoro l’obbligo di nominare dei medici autorizzati per la sorveglianza di questa specifica categoria di lavoratori. Ciò significa che il medico competente non potrà garantire la sorveglianza degli esposti al rischio di radiazioni ionizzanti se non avrà sostenuto l’apposito esame per diventare medico autorizzato.

La sorveglianza sanitaria dei radioesposti prevede la visita medica preventiva, le visite mediche periodiche, la visita medica nel caso di cambio mansione o di variazione del rischio, la visita medica per cessata esposizione e le visite mediche su richiesta del lavoratore. Il protocollo sanitario per questi lavoratori prevede anche l’eventuale visita medica eccezionale nel caso in cui si dovesse verificare un’esposizione superiore ai limiti stabilito dal D.Lgs. 101/2020 art. 96.

Tenuto conto della visita medica e degli accertamenti richiesti previsti nel protocollo sanitario, il medico competente potrà esprimere il giudizio di idoneità stabilendo se il lavoratore è da intendersi idoneo, idoneo a specifiche condizioni o non idoneo alla mansione che comporta un rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti

Anche per questa categoria di lavoratori è ammesso il ricorso entro trenta giorni, ricorso che può essere avviato sia dal lavoratore che dal datore di lavoro e che deve essere effettuato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Se non si dovesse ricevere risposta entro trenta giorni dall’avvio della procedura il ricorso è da intendersi respinto, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 101/2020 art. 145.

Sorveglianza sanitaria: obblighi e divieti

Secondo il D.Lgs. 81/08 art. 18, il datore di lavoro ha tra i suoi obblighi quello di nominare il medico competente affinché possa essere effettuata la dovuta sorveglianza nei casi previsti dallo stesso Decreto e quello di vigilare affinché i lavoratori che devono essere sottoposti a sorveglianza non siano adibiti allo svolgimento della mansione senza che abbiano ricevuto il giudizio di idoneità.

Per quanto concerne il lavoratore, esso ha l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti se il DVR definisce che la mansione svolta lo espone a rischi normati che necessitano di sorveglianza. La visita medica e gli accertamenti diventano dunque un diritto e un dovere del lavoratore, il quale può beneficiare della tutela del suo stato di salute ma deve anche collaborare sottoponendosi agli atti medici secondo la periodicità stabilita dal medico competente. 

Viene fatto divieto al datore di lavoro di richiedere visita medica e accertamenti al di fuori dei casi previsti dalla normativa. Le norme in vigore circa la sorveglianza sanitaria dei lavoratori sono volte alla tutela del loro stato di salute e alla loro protezione. Il mancato rispetto della normativa porta a sanzioni penali sia per il datore di lavoro che per il medico competente.

Medico competente e attività consultiva

Il medico competente ha un ruolo centrale nel percorso di tutela della salute anche nei casi in cui il lavoratore non svolga alcuna mansione che lo esponga a rischi tali per cui la sorveglianza sanitaria si dovesse rendere necessaria. E’ lecito chiedersi quando non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria e se sia possibile offrire comunque al lavoratore l’opportunità di essere valutato dal professionista sanitario.

Un esempio da tenere a mente viene offerto dalla Legge 68/99, che indica le Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Al lavoratore disabile viene data la possibilità di entrare a far parte del team di professionisti, assegnandogli una mansione non a rischio, per la quale non è dunque necessaria la sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso il datore di lavoro può chiedere al medico competente di svolgere un’attività consultiva e di esprimere un parere sanitario circa le disabilità del lavoratore e la loro compatibilità con la mansione che si ha intenzione di assegnargli.