La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è un tema che riguarda tutte le realtà lavorative e si rende necessaria sia per i lavoratori esposti a basso rischio, sia a maggior ragione per quelli esposti a rischio medio-alto. Nonostante la sua importanza e gli effetti positivi che ha per lavoratori e datori di lavoro, in molti casi la formazione è ancora sottovalutata, considerata un mero dovere da assolvere e privata di ogni altro significato.

E’ obbligatoria la formazione dei lavoratori sulla sicurezza?

In Italia si è deciso di rendere obbligatoria la formazione dei lavoratori sulla sicurezza, tenendo a mente il valore di questo strumento per tutelare la salute dei lavoratori e per consentire loro di svolgere al meglio le mansioni assegnate. Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello di garantire ai lavoratori una formazione adeguata. Il D.Lgs. 81/08 descrive chiaramente quest’obbligo, in particolare con l’art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Il costo della formazione che viene garantita ai lavoratori è a carico del datore di lavoro. I lavoratori possono dunque usufruire gratuitamente dei corsi necessari per la formazione e per l’addestramento e possono prendervi parte in orario lavorativo. I datori di lavoro non devono commettere l’errore di considerare la formazione un costo inutile e da dover sostenere solo per rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08. L’esperienza e i dati raccolti negli anni hanno dimostrato che la formazione dei lavoratori sulla sicurezza rappresenta un vero e proprio investimento per il datore di lavoro.

Se da un lato il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire l’accesso a una formazione adeguata, dall’altro i lavoratori sono tenuti a prendere parte ai corsi di formazione e non possono sottrarsi a questo dovere. A stabilire il dovere per il lavoratore è il D.Lgs. 81/08 art. 20 che prevede per i lavoratori la partecipazione sia ai programmi di formazione che ai programmi di addestramento che vengono organizzati dal datore di lavoro.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 146/2021 è stato introdotto l’obbligo di formazione per il datore di lavoro. La modifica alla normativa prevede infatti che anche il datore di lavoro debba essere inserito tra i soggetti che devono rispettare l’obbligo di sicurezza, motivo per cui egli dovrà prendere parte ai corsi di formazione anche nel caso in cui non ricopra il ruolo di RSPP.

Mentre per valorizzare la formazione agli occhi del datore di lavoro è necessario descrivere il ritorno economico positivo della formazione e la crescita del benessere lavorativo che questa rende possibile, per valorizzare l’impegno formativo agli occhi dei lavoratori è utile spiegare loro la riduzione dell’incidenza di infortuni e malattie professionali nella coorte di lavoratori adeguatamente formati. 

I corsi dovranno essere erogati da docenti con qualifica di formatore sulla sicurezza, secondo quanto stabilito dal D.L. 6/3/13. Per i corsi in modalità e-learning è fondamentale accertarsi che siano proposti da un ente accreditato, così da avere la certezza che le ore di formazione possano essere riconosciute.

Per maggiori informazioni sulla formazione obbligatoria e sulla periodicità degli aggiornamenti, consigliamo la lettura del nostro approfondimento sui corsi obbligatori sicurezza sul lavoro. In questa guida dettagliata sono elencati tutti i corsi obbligatori secondo la normativa in vigore e per ciascuno di essi sono descritte la periodicità dell’aggiornamento e le sanzioni in caso di inadempienza formativa.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Una linea guida da seguire per orientarsi nel mondo della formazione sulla sicurezza è l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Questo accordo prevede che ai lavoratori venga proposto un percorso formativo composto da due moduli, uno per la formazione generale e l’altro per la formazione specifica correlata alla mansione svolta.

Modulo di formazione generale

La formazione dei lavoratori sulla sicurezza deve prevedere un modulo generale che riguarda tutti i lavoratori, senza distinzione sulla base della tipologia di azienda in cui lavorano o della mansione che svolgono. L’Accordo Stato Regioni stabilisce infatti che questo modulo debba essere somministrato a tutti coloro che svolgono una qualsiasi attività professionale e che debba avere una durata minima di 4 ore.

Il modulo generale dovrà trattare tematiche che interessano tutti i lavoratori e dovrà quindi fornire informazioni circa i concetti di danno, rischio, protezione, prevenzione dei rischi sul lavoro, organi di vigilanza, diritti, doveri ed eventuali sanzioni, organizzazione della prevenzione in azienda, assistenza e controllo.

Modulo di formazione specifica

Oltre al modulo di formazione generale che coinvolge tutti i lavoratori, i professionisti devono prendere parte anche a un modulo di formazione specifica. Le tematiche trattate e la durata complessiva di questo secondo modulo variano in base ai rischi connessi alla mansione, motivo per cui per ciascuna categoria di lavoratori è pensata una formazione specifica differente.

Il contenuto del modulo di formazione specifica sarà stabilito tenendo conto del codice ATECO dell’attività e dunque dei rischi professionali che sono correlati alla mansione e che sono indicati nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) dell’azienda. Per quanto concerne invece la durata della formazione specifica, a dare indicazioni è ancora una volta l’Accordo Stato Regioni, che stabilisce durate differenti sulla base del livello di rischio:

  • Attività classificate con rischio basso: durata della formazione specifica pari a 4 ore.
  • Attività classificate con rischio medio: durata della formazione specifica pari a 8 ore.
  • Attività classificate con rischio alto: durata della formazione specifica pari a 12 ore.

Invitiamo a leggere la guida sulla classificazione di rischio di un’azienda per capire come viene calcolato il livello di rischio cui sono esposti i lavoratori e dunque stabiliti le misure di prevenzione e i percorsi di formazioni che devono essere messi in atto.

Formazione per attrezzature particolari e addestramento

Un successivo accordo tra lo Stato e le Regioni, nello specifico l’Accordo Stato Regioni 22/02/2012, ha stabilito che il modulo generale e il modulo specifico sono da intendersi come formazione di base e che bisogna aggiungere la formazione per attrezzature particolari. I corsi specifici devono essere integrati nel percorso di formazione dei lavoratori che utilizzano le attrezzature segnalate nell’Accordo Stato Regioni, ad esempio le piattaforme elevabili e i carrelli elevatori.

Alle ore di formazione devono essere aggiunte poi le ore di addestramento, da intendersi come attività extra rispetto alla formazione. A differenza della formazione che si focalizza sull’acquisizione di conoscenze teoriche, con l’addestramento si dà peso alle prove pratiche e si insegna ai lavoratori il corretto utilizzo di macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e si eseguono le prove di sicurezza. 

Formazione sulla sicurezza per il lavoratore neoassunto

La formazione sulla sicurezza per il lavoratore neoassunto è normata dall’Accordo Stato Regioni 21/12/2011, il quale stabilisce che i corsi di formazione richiesti devono essere erogati entro 60 giorni dall’assunzione. Questo periodo di tempo lascia sia al datore di lavoro che al professionista la possibilità di organizzarsi al meglio, ma è necessario acquisire consapevolezza circa l’importanza della formazione per il neoassunto, non limitandosi a riferirsi al limite temporale previsto dalla normativa.

Fin dal primo giorno di lavoro il professionista si troverà esposto ai rischi correlati alla mansione. Ciò significa che la formazione dovrà essere erogata il prima possibile se il lavoratore ricopre un ruolo tale per cui i rischi professionali non sono irrilevanti. E’ utile anche prevedere l’affiancamento del neoassunto a un lavoratore più esperto, che possa mostrare come svolgere in sicurezza l’attività lavorativa.

Un discorso simile vale anche per il lavoratore che cambia mansione. Il cambio di mansione si associa a una modifica dei rischi professionali a cui il lavoratore è esposto: oltre alla visita medica per cambio mansione prevista nella sorveglianza sanitaria, il lavoratore con nuovi compiti dovrà anche seguire la formazione specifica per il diverso ruolo che ricopre.

Aggiornamento formazione salute e sicurezza sul lavoro

Con riferimento ancora una volta all’Accordo Stato Regioni 21/12/2011, è previsto un aggiornamento della formazione salute e sicurezza sul lavoro. Per tutti i codici ATECO è richiesto ogni cinque anni un aggiornamento di almeno 6 ore. A seconda della mansione svolta e dei rischi professionali ai quali si è esposti è possibile che venga richiesto un aggiornamento più frequente.

Corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro in modalità e-learning: sono validi?

La didattica online ha reso la formazione più accessibile ed è divenuta un pilastro fondamentale anche per la formazione professionale. Attualmente la normativa prevede la possibilità di frequentare dei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro in modalità e-learning, consentendo così ai lavoratori di non doversi presentare di persona in aula e di sfruttare il vantaggio della flessibilità.

E’ bene però precisare che non tutti i percorsi di formazione possono essere seguiti online. L’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 stabilisce che i lavoratori potranno seguire in modalità e-learning:

  • Modulo di formazione generale
  • Modulo di formazione specifica per rischio basso
  • Aggiornamento in materia di salute e di sicurezza sul lavoro